Il Certificato di Prevenzione Incendi -CPI-, era la certificazione che attestava il rispetto alle norme di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l'edificio in cui si svolgeva l'attività aziendale o commerciale soggetta alle visite ed ai controlli dei VV.F. secondo il D.M. 16/02/1982 successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 151/11.Â
Con l'avvento del D.P.R. 151/11 il C.P.I. è stato sostituito dalla S.C.I.A. (corredata di asseverazione) che diviene l'effettivo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e che produce gli stessi effetti giuridici del vecchio C.P.I..
Ad oggi il C.P.I. viene rilasciato solo per le attività di categoria C al termine di avvenuto sopralluogo da parte dei VV.F. ed assume quindi il significato di attestazione di avvenuto sopralluogo.Â
Il consolidato D.P.R. n. 151/2011 adotta procedure diversificate sulla base della complessità dell'attività soggetta. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie sulla base dei fattori di rischio e delle caratteristiche dell'attività stessa:
Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate come attività ricettive tra i 25 e i 50 posti letto, uffici in cui sono presenti dalle 300 alle 500 persone, autorimesse con superficie lorda compresa tra 300 e 1000 mq, locali per l'esposizione e la vendita dettaglio o ingrosso con superficie lorda compresa tra 400 ai 600 mq. Per questa categoria è prevista solo la presentazione della S.C.I.A. e non vige l'obbligo di chiedere il parere di conformità sul progetto. I controlli vengono effettuati a campione dai VVF, dopo di che, su richiesta, viene rilasciato il verbale di visita tecnica
Categoria B: attività a medio rischio come attività ricettive tra i 50 e i 100 posti letto, uffici in cui sono presenti dalle 500 alle 800 persone, autorimesse con superficie lorda compresa tra 1000 e 3000 mq, locali per l'esposizione e la vendita dettaglio o ingrosso con superficie lorda compresa tra 600 e 1500 mq. Per questa attività oltre alla presentazione della S.C.I.A. è necessario richiedere il parere di conformità del progetto ai criteri antincendio. Anche per queste attività i controlli vengono effettuati con sopralluogo a campione dei VVF dopo di che, su richiesta, viene rilasciato il verbale di visita tecnica.
Categoria C: attività a elevato rischio come attività ricettive e strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, uffici con oltre 800 persone presenti, autorimesse con superficie lorda superiore a 3000 mq, locali per l'esposizione e la vendita dettaglio o ingrosso con superficie lorda superiore a 1500 mq. Anche per questa attività oltre alla presentazione della S.C.I.A. è obbligatorio chiedere ai VVF il parere di conformità del progetto, ma diversamente dalle categorie A e B i sopralluoghi da parte dei VVF sono effettuati obbligatoriamente, al termine di essi viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi, che costituisce l'attestazione di avvenuto sopralluogo. Â Â
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