Il decreto del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Premesso che spetta al datore di lavoro adottare le misure organizzative da attuare soprattutto in casi di emergenza, contenute nel documento di valutazione dei rischi, vediamo i punti salienti della normativa.
Il piano di emergenza
Il Piano di emergenza è il documento che contiene le operazioni da mettere in atto in caso di emergenza allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione ai rischi connessi all'attività lavorativa o a eventi eccezionali. In esso sono indicati i nominativi dei lavoratori incaricati addetti alla sicurezza.
Gli addetti alla sicurezza
I nominativi degli incaricati addetti alla sicurezza, individuati dal datore di lavoro, devono essere riportati nel suddetto piano di emergenza: per poter svolgere questo compito gli addetti devono seguire specifici corsi di formazione e di aggiornamento così da essere in grado, in caso di emergenza, di mettere in atto tutte le procedure utili.
La formazione
I lavoratori designati ad esercitare la funzione di addetti alla sicurezza antincendio devono seguire corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguire l'attestato di idoneità tecnica. I corsi possono essere svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche da soggetti, pubblici o privati, che devono avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, oppure dallo stesso datore di lavoro o dai lavoratori dell'azienda purché abbiano i requisiti richiesti.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Per quali aziende
La predisposizione del piano di emergenza è obbligatoria per le seguenti attività:
> Attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.
In particolare, la predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesta nei seguenti casi:
> Attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza. Deve tuttavia predisporre misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio: misure che sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.
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