Titolo: LA PROTEZIONE ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE RICETTIVE
Categoria:
progettazione
Per tutelare la sicurezza delle persone e dei beni dai rischi di incendio le strutture ricettive devono far fronte agli obiettivi di sicurezza richiesti in materia di prevenzione incendi; tali obiettivi prevedono specifiche misure di protezione, attiva e passiva.
Le attività ricettive con oltre 25 posti letto come alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, sono soggette ai controlli dei VV.F. così come indicato dal D.P.R. 151/11 al numero 66.
I Decreti di riferimento in tale materia di prevenzione incendi sono due:
- DM 9 aprile 1994 s.m.i. Per le attività nuove e esistenti che abbiano da 25 a 100 posti letto si prevede un impianto a naspi a 35 lt/min con 1,5 Bar, un'autonomia 60 min e l'alimentazione singola. Per le nuove con oltre 100 posti letto si prevede l'impianto a idranti a 120 lt/min con 2 Bar, con autonomia di 60 min e l'alimentazione singola, mentre per le esistenti con oltre 100 posti letto, ma che abbiano un'altezza superiore a 32 m, si prevede in più la possibilità di installazione dei naspi. Infine per attività nuove e esistenti con oltre 500 posti letto è previsto con tale decreto un impianto a idranti a 120 lt/min con 2 Bar con autonomia 60 minuti, protezione esterna e alimentazione doppia.
- DM 14 luglio 2015. Per attività ricettive esistenti dal 23/08/2015 con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il decreto introduce la possibilità per le piccole attività di usufruire di varie semplificazioni, come la possibilità di comunicazione tra eventuali attività non pertinenti a quelle ricettive, l'inserimento della colonna a secco per le attività oltre i tre piani fuori terra (entro certi limiti) e la definizione del livello 1 di prestazione in riferimento alla UNI 10779 con autonomia di 30 minuti (al posto dei 60 minuti previsti dal D.M. 09/04/1994). Di contro gli obblighi previsti sono: fino a 3 piani fuori terra, obbligo di estintori carrellati ai piani; oltre il 3° piano fuori terra con naspi 2 Bar a 35 lt/min oppure idranti 2 Bar a 120 lt/min.
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