Categoria: progettazione
Il decreto del 3 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre, semplifica i criteri per la valutazione del rischio incendio ed indica le misure da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.
Quali?
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, con in più i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1000 metri quadri, piani situati a un'altezza tra -5 e +24 metri, in cui non si detengono o trattano materiali combustibili/sostanze pericolose in quantità significative o si effettuino lavorazioni pericolose.
Quando?
Il DM entrerà in vigore esattamente un anno dopo la sua pubblicazione, ovvero il 29 ottobre 2022.
La normativa nello specifico
Il decreto, in tema di strategia antincendio, si occupa della regolamentazione delle seguenti aree di competenza per ognuna delle quali cercheremo anche di sintetizzare i principali capisaldi della normativa.
Al fine di limitare la propagazione dell'incendio, si prevede che, verso altre attività, il luogo di lavoro possa essere inserito in un compartimento antincendio distinto o che possa invece venire interposto spazio scoperto; all'iinterno del luogo di lavoro, invece, può essere effettuata una divisione in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.
Al fine di garantire il raggiungimento di un luogo sicuro da parte degli occupanti si prevede la progettazione del sistema di esodo, da effettuare in funzione del valore di affollamento previsto (0,7 o inferiore se dichiarato dal ddl) e dei criteri previsti al punto 4.2.3 dello stesso Decreto.
Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite l'adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive; verifica l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio; si occupa del mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco); attua le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza; verifica l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione); gestisce i lavori di manutenzione e la valutazione di relativi rischi aggiuntivi di vario tipo.
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimitàÌ€ delle uscite dei locali, di piano o finali; in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi).
In base all'esito della valutazione del rischio può essere prevista l'installazione di una rete di idranti, per la quale dovranno essere adottati i seguenti parametri minimi: livello di pericolosità 1; protezione interna; alimentazione idrica di tipo singola.
La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio e alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici.
Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio mediante la presenza di aperture (es. finestre, lucernari, porte) normalmente richiesti ai fini igienico-sanitari.
Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza di 50 metri dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.
Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti) devono essere realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte. Devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
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