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Titolo: Riunioni di condominio più tranquille con le nuove norme!

Categoria: progettazione

Amici di GEI, oggi parliamo di normative e degli importanti aggiornamenti previsti nei mesi estivi del 2022 che, in quanto cittadini, ci riguardano indubbiamente molto da vicino.

Da tempo il governo italiano si è rivolto, per necessità e con rinnovato interesse, al problema della sicurezza antincendio negli edifici di grande altezza, tra cui -naturalmente - i condomini, al centro dell'attenzione in quanto centri residenziali in cui abitano moltissimi di noi.


Si è resa necessaria una nuova Regola Tecnica Verticale, cioè una regolamentazione specifica nel settore antincendio emanata ad hoc per un settore o ambito particolare, per definire questo importante aspetto. Le modifiche tecniche sono state varate e approvate tramite un apposito decreto e saranno ufficialmente attive dopo il trascorrere dei consueti 90 giorni previsti per legge.


I condomini di altezza pari o superiore ai 24 metri dovranno necessariamente sottoporsi a controlli periodici per ottenere l'apposita attestazione di conformità, sia per quanto concerne le condizioni generali di sicurezza sia per il rispetto e la regolarità nell'effettuare le operazioni di manutenzione previste. 

Facciamo però un piccolo passo indietro specificando come si articola la norma al momento in vigore, che si estende a tutti i condomini, sia a quelli già esistenti sia a quelli di nuova costruzione. Si tratta della normativa antincendio regolamentata dal D.L. n°30/2019, già migliorativa e integrativa del precedente D.L. datato 16 maggio 1987, il n°246.

Se per questi ultimi, ossia i condomini definiti "di nuova costruzione", l'obbligo di adeguamento era già in vigore da maggio 2021, i condomini meno recenti avevano già dovuto adattarsi ai parametri richiesti un anno esatto prima, a maggio 2020, in riferimento alle disposizioni antincendio e ai piani di evacuazioni stabiliti, allineandosi successivamente, proprio a maggio 2021, in materia di posa e installazione di impianti antincendio e per la costruzione, se necessaria, di eventuali cappotti termici.

La nuova normativa si incentra prevalentemente, come anticipato, sull'altezza degli edifici, definendo aspetti differenti proprio in base all'estensione verso l'alto del fabbricato.


In sintesi, maggiore è l'altezza, più rigida sarà la normativa. 


Nei condomini con un'altezza tra i 12 e i 24 metri vigerà l'obbligo di informare i residenti dei dettagli della nuova normativa, con una comunicazione personale e con l'affissione del tradizionale avviso in bacheca. Per i condomini tra i 25 e i 54 metri invece, la valutazione del rischio antincendio deve essere compiuta non in autonomia, ma specificamente da aziende di settore specializzate, con l'obbligo della stesura di un piano di evacuazione generale di cui tutti i condomini devono essere a conoscenza mediante i consueti metodi informativi già citati in precedenza. Queste regole valgono anche per gli edifici di altezza ancora superiore, in cui si renderà altresì necessario provvedere all'installazione di appositi sistemi antincendio, sia ottici sia acustici.


Amministratori e condomini ponete quindi ora la massima attenzione, in quanto è fondamentale rispettare quanto segue per una corretta prevenzione ed eventuale gestione di un caso di incendio.

La nuova normativa si pone, come suoi capisaldi, una generale riduzione delle probabilità di innesco e propagazione degli incendi negli appartamenti e un contenimento dell'eventuale espandersi delle fiamme all'esterno. Queste potrebbero infatti propagarsi da una facciata a quelle limitrofe: si rende così necessario proteggere e conservare le facciate esterne stesse, evitando crolli o danneggiamenti che potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso e intervento da parte dei Vigili del Fuoco, così come ostruire le vie di esodo oltre che, inevitabilmente, costituire una minaccia per l'incolumità generale di persone e cose. Si parla in questo caso, tecnicamente, di un adeguamento delle chiusure d'ambito, ossia le frontiere esterne degli edifici, anche interrate o condivise tra due unità, che si affacciano direttamente verso un volume d'aria.


Save the date, come si dice in inglese: il 07 luglio 2022 è il termine ultimo per completare le modifiche necessarie previste dalla normativa in tutti i condomini la cui altezza è pari almeno a 12 metri.


Last but not least, riprendendo il gergo d'oltremanica (e anche d'oltreoceano), quindi per ultimo, ma non per questo meno importante, è l'argomento relativo agli estintori nelle zone comuni di un condominio. Se questo supera i 24 metri oppure ha un'altezza inferiore ma dispone di autorimesse, depositi GPL o, eventualmente, centrali termiche, deve obbligatoriamente munirsi di estintori da collocare nelle zone comuni. Sono naturalmente sempre valide, per il loro collocamento e il loro corretto utilizzo, le disposizioni che abbiamo descritto qui.


Se ci consentite una piccola battuta per sdrammatizzare un argomento sempre essenziale a cui, noi di GEI lo ribadiamo sempre, bisogna prestare la massima attenzione, diremo che grazie alla nuova norma le prossime riunioni di condominio saranno meno "focose"... in tutti i sensi!









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