Categoria: progettazione
Il 6 maggio 2019 è diventata operativa la nuova normativa per la sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione che integra la Regola Tecnica Verticale tutt'ora vigente D.M. 16/05/1987 n.246, sostituendo il punto 9 "Deroghe".
Cosa prevede, e per quali edifici.
Le disposizioni contenute nel testo del provvedimento si applicano sia agli edifici di nuova realizzazione che agli edifici già esistenti alla data di entrata in  vigore  del decreto, con sostanziali differenze, però, a seconda dell'altezza antincendio dell'edificio. Si attribuisce a ogni condominio un  livello di prestazione  compreso tra 0 e 3, per un totale di 4 diversi scenari.
IL LIVELLO 0 riguarda gli stabili con altezza antincendio da 12 metri a 24 metri; le misure che il responsabile deve adottare sono minime e di buon senso, ovvero fornire agli occupanti dell'edificio le informazioni utili per la chiamata dei soccorsi, occuparsi della messa in sicurezza delle apparecchiature, oltre a fornire indicazioni per l'esodo in sicurezza e ricordare il divieto di utilizzo degli ascensori.
IL LIVELLO 1 Â riguarda gli stabili con altezza antincendio oltre 24 metri e fino a 54 metri. Oltre alle misure di cui al Livello di Prestazione 0 si aggiungono quelle della realizzazione di un piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di pericolo. Questo documento diviene obbligatorio anche per gli edifici residenziali, e deve essere reso disponibile per gli occupanti del condominio.
IL LIVELLO 2 è decisamente più impegnativo. Relativo agli stabili con altezza antincendio oltre 54 metri e fino ad 80 metri, oltre alle prescrizioni dei livelli 0 e 1 prevede quello dell'installazione di un impianto di segnalazione di allarme incendio manuale con dispositivi di tipo otico acustici.
Se superano gli 80 metri di altezza gli edifici sono classificati con LIVELLO DI PRESTAZIONE 3: questo significa che, oltre alle dotazioni e prescrizioni dei Livelli 0, 1 e 2, sarà necessario predisporre un centro di gestione dell'emergenza in cui tenere a disposizione tutte le informazioni utili alla gestione delle emergenze (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti), designare un responsabile della GSA ed un coordinatore delle emergenza (opportunamente formato), nonché installare un impianto EVAC destinato a diffondere informazioni vocali e segnali visivi utili in caso di evacuazione.
Da quando entra realmente in vigore.
La normativa porta con sé l'indicazione di  un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero due anni di tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Un anno di tempo, invece, per mettere in atto le restanti disposizioni.
Tuttavia, con la pubblicazione della Legge n.27/2020 (conversione del DL 17/03/2020 n.18), all'art.103, co.2, sono stati sospesi i termini dei procedimenti amministrativi nonché gli effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (per ora la data rimane quella del 31/10/2020 ma è probabile che sia prorogata nuovamente). Quanto sopra comprende anche il differimento dei termini di adeguamento in materia di prevenzione  incendi includendo pertanto quanto previsto dal D.M. 25/01/2019.
Il ruolo degli Amministratori di Condominio.
E' proprio l'amministratore di condominio che deve assicurarsi della messa in atto delle procedure indicate sopra: dalle informazioni relative alla chiamata dei soccorsi, alla messa in sicurezza delle apparecchiature, fino alla disponibilità di tutti i documenti e le informazioni utili, sia per l'esodo che per la gestione dell'emergenza.
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